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Una agenzia di traduzioni non può limitarsi ad offrire il puro servizio di “traduzione” dei documenti. In particolare nel settore delle traduzioni legali, ma anche in quello delle traduzioni commerciali, è spesso necessario fornire servizi aggiuntivi come la asseverazione e la legalizzazione dei testi tradotti.

Contratti, atti legali e notarili, documenti anagrafici, certificati della CCIAA, documentazione per adozioni internazionali, sono alcuni tra i documenti per i quali l’asseverazione, ed in molti casi anche la legalizzazione (apostille), sono indispensabili affinchè la traduzione abbia validità nel Paese in cui deve essere utilizzata.

Ability Services offre servizi di asseverazione e legalizzazione dei documenti sottoposti a traduzione o di documenti già tradotti, da e verso tutte le lingue, grazie ad un team di traduttori e revisori autorizzati e certificati. Chiedeteci un un preventivo e saremo lieti di sottoporvi la nostra migliore offerta per il servizio necessario.

Abbiamo preparato questa breve guida per spiegare di cosa si tratta per ciascun servizio.

Asseverazione

L’asseverazione (giuramento) della traduzione di un documento viene richiesta quasi sempre per diplomi, certificati, attestati, nonchè per atti legali, contratti, lettere di incarico, ed in generale in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Una traduzione asseverata è quindi a tutti gli effetti una traduzione giurata.

Erogazione del servizio: Il Tribunale. Il verbale di giuramento al Tribunale dev‘essere reso dalla persona che ha eseguito la traduzione e che quindi ne assume la responsabilità. Di norma il giuramento può essere prestato contestualmente alla presentazione della traduzione e dell’originale o di una copia conforme dell’originale.

Requisiti: nessuno. Il traduttore deve presentare personalmente il documento da asseverare accompagnato dall’originale da cui è stato ricavato o di una copia conforme dell’originale.

Adempimenti richiesti: La asseverazione di una traduzione è di competenza del Tribunale, all’interno del quale esiste una apposita Cancelleria per le asseverazioni.

Documentazione da presentare: il documento originale (o copia conforme) ed il documento tradotto da asseverare.

Costo del Servizio: Per la redazione del verbale di asseverazione è richiesto il pagamento di una tassa di cancelleria sotto forma di bolli (diritti di cancelleria, presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale Ordinario); inoltre sulla traduzione va applicata, ogni quattro pagine, una marca giudiziaria. A questi costi va aggiunto ovviamente l’onorario richiesto dalla Agenzia e/o dal Traduttore che effettua la asseverazione.

Modalità e tempi di erogazione: in giornata a seconda del ricevimento del giudice incaricato.

Legalizzazione (apostille)

La legalizzazione o apostille consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonchè dell’autenticità della firma stessa.

Erogazione del servizio: La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG), provvede, per delega del Ministro degli Affari dell’Estero, alla legalizzazione delle firme. La “legalizzazione” consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonchè dell’autenticità della firma stessa.
Vengono legalizzati i documenti rilasciati da Autorità estere (anche le rappresentanze diplomatiche e consolari) affinchè abbiano valore in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinchè abbiano valore all’estero. La procedura di legalizzazione è in genere rapida: l’ufficio della Prefettura – U.T.G. controlla che la firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro.
In caso affermativo, viene subito apposto il timbro (apostille) di legalizzazione. In caso negativo, viene richiesto via fax all’ente che ha emanato l’atto il nominativo della persona autorizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la legalizzazione del documento.

Requisiti: nessuno. L’interessato o altra persona incaricata possono presentare il documento da legalizzare.

Adempimenti richiesti: La legalizzazione di firme su tutti i documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono di competenza dell’U.T.G. A questa regola fanno eccezione gli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari per la cui legalizzazione, invece, è competente la Procura della Repubblica.

Documentazione da presentare: Solo il documento da legalizzare e gli eventuali allegati.

Costo del Servizio: Marca da bollo (salvo i casi di esenzione). A questi costi va aggiunto ovviamente l’onorario richiesto dalla Agenzia e/o dal Traduttore che provvede alla legalizzazione.

Modalità e tempi di erogazione: Legalizzazione o Apostille in giornata o al massimo entro 5 giorni.

Normativa di riferimento:
– Legge 4/1/1968 n. 15 ( cfr. circolare n. 778/8/81 del 21 ottobre 1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificata D.P.R. 28/12/2000 n° 445;
– Artt. 17 e 18 Convenzione dell’ Aja del 5/10/1961;
– Circolare MIACEL 26/03/2001 n. 2 (registrazione e legalizzazione degli atti);
– Convenzione di Atene del 15 settembre 1977;
– D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e legalizzazione degli atti.